regolamento del congresso regionale Acli Campania


Il Congresso Regionale delle ACLI della Campania è stato convocato dal Consiglio Regionale per la data del 14  aprile 2012 a Telese Terme (bn)

Art. 2

Il Consiglio Regionale, contestualmente alla convocazione, prende visione dell’entità degli iscritti aventi diritto ad essere rappresentati in Congresso sulla base della media degli iscritti degli ultimi quattro anni di ciascuna provincia, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e delle aggregazioni di spettanza della Direzione nazionale e della Presidenza Regionale.
Il Consiglio Regionale ha definito:
a)     Che il tema del Congresso Regionale sia il  “Rigenerare comunità per ricostruire il Paese. Le Acli delle Campania artefici di democrazia partecipativa e buona economia” con all’ordine del giorno:

v Relazione e discussione sul tema congressuale
v L’elezione del Consiglio Regionale
v L’elezione dei 2 Consiglieri nazionali spettanti
b)     Che il programma sia articolato nel modo seguente:
 Sabato 14 aprile 2012
Ore 9,00 apertura del Congresso con nomina della Presidenza,
Nomina delle commissioni verifica poteri, elettorale,mozioni e modifiche statutarie;
Relazione congressuale del Presidente uscente,
Relazione Organizzativa
        Dibattito
Ore 12,00 presentazione candidati, votazione mozione e ordini del giorno,
Ore 14,00 pranzo,
 votazioni 
c)     il rapporto iscritti - delegato, definito in 1 delegato ogni 350 iscritti della media del quadriennio.
d)     le modalità di svolgimento dell’Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e di zone di cui all’art. 9 del Regolamento dei Congressi provinciali;
e)     in relazione al sistema delle Acli Campane, il Consiglio ha stabilito che il Congresso debba eleggere  consiglieri;
f) Il Consiglio verrà poi completato dai rappresentanti nominati da ogni Provincia, ael Segretario Regionale dei Giovani delle Acli, dalla Responsabile Regionale del Coordinamento Donne, dai presidenti regionali  della Fap ACLI, del C.T.A., dell’US Acli. delle ACLI Terra, della Lega Consumatori,  da ogni altra associazione specifica e professionale che eleggerà i propri organi direttivi regionali;
g)     che, come comunicato dalla direzione nazionale,il numero dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale da eleggere è di 2 consiglieri;


Art. 3

Partecipano al Congresso:
a)     con diritto di voto:
-       i delegati eletti dai Congressi provinciali, almeno un terzo dei quali devono essere Presidenti di Struttura di base;
b)     senza diritto di voto:
-       i componenti a titolo deliberativo e consultivo del Consiglio Regionale uscente
-       i componenti del collegio revisori dei conti
-       i componenti degli organi direttivi regionali del CTA, dell’US ACLI, delle ACLI COLF ,della FAP ACLI , della Lega Consumatori.

Al Congresso regionale partecipa senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Direzione nazionale.
La Presidenza regionale deve comunicare ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo la sede ed il programma del Congresso.


Art. 4

La Presidenza del Congresso viene eletta, per alzata di mano, su proposta della Presidenza Regionale.
La Presidenza Regionale deve consegnare alla Presidenza del Congresso:
a)     l’elenco dei delegati al Congresso Regionale;
b)     i verbali dei Congressi Provinciali;
c)     la situazione del tesseramento (con media quadriennale) delle singole province.
La Presidenza Nazionale comunica alla Presidenza del Congresso: l’elenco delle province che non hanno inviato gli allegati di chiusura del tesseramento e che hanno debiti per tesseramento con la sede nazionale. I delegati delle predette province non potranno verificare i poteri e partecipare alle operazioni di voto e di elezione degli organi.
La Presidenza Regionale deve provvedere a fornire alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni tutto il materiale tecnico per il regolare svolgimento del Congresso; in particolare deve consegnare alla Commissione verifica poteri le deleghe per le votazioni in Assemblea ed alla Commissione elettorale tutto il materiale necessario per la costituzione dei seggi.

Art. 5

Su proposta della Presidenza del Congresso, vengono elette le Commissioni:
a)     verifica poteri;
b)     elettorale;
c)     mozioni;
d)     modifiche statutarie.
In ciascuna Commissione va prevista la presenza di almeno un terzo di donne.

Art. 6

La Presidenza del Congresso:
a)     mette in votazione la proposta di composizione del Consiglio Regionale formulata dal Consiglio uscente;
b)     comunica ai delegati il numero dei rappresentanti della Regione in Consiglio Nazionale.

Art. 7

Il Congresso è valido se i delegati di cui sono stati verificati i poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quinti delle province.
Un delegato che non potesse partecipare al Congresso Regionale può trasferire la propria delega al primo dei non eletti o ad altro delegato della propria provincia.
In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.
I delegati devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso l’apposita Commissione eletta secondo l’art. 5 del presente Regolamento.

Art. 8

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.
La Presidenza del Congresso fissa un tempo congruo del dibattito in cui gli eventuali candidati al ruolo di Presidente, laddove individuati, hanno facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.

Art. 9

In Congresso:
a)     le votazioni su questioni procedurali, sulla mozione, e su altri documenti avvengono con voto palese; le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti;
b)  le elezioni dei Consiglieri regionali e dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale avvengono con voto personale e segreto.

Art. 10

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.
I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.
Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell’Assemblea fa fissare dalla stessa:
  • l’orario di chiusura dei lavori delle Commissioni verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
  • l’orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
  • l’orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

Art. 11

Possono candidarsi a Consiglieri regionali gli aclisti iscritti in una Struttura di base della regione, in possesso della tessera Acli 2011, che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno sei mesi.
Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.
La presentazione personale della candidatura a Consigliere regionale deve:
a)     essere consegnata alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
b)     venir sottoscritta da almeno tre delegati di almeno due province;
c)     essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli, la Struttura di base e la provincia alla quale è iscritto.
La presentazione di una lista di candidati a Consigliere regionale deve:
a)     essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
b)     essere sottoscritta da almeno dieci delegati di almeno due province.
c)     contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere;
d)     contenere un numero di candidate donne non inferiore al 25% del totale dei candidati della lista;
e)     essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli 2011, la Struttura di base e la provincia alla quale è iscritto.
Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.
Si fa parte del Consiglio regionale con diritto di voto ad un solo titolo: sono pertanto esclusi dalla possibilità di candidarsi i componenti il Consiglio regionale ad altro titolo.
Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l’orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un’ora di anticipo rispetto all’inizio delle operazioni stesse.

Art. 12

La Commissione Elettorale provvede a riportare in un’unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.
Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere.
Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione.


Art. 13

Per favorire il riequilibrio della rappresentanza femminile nel Consiglio regionale, almeno il 25% dei Consiglieri eletti dal Congresso devono essere donne.


Art. 14

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.
Per l’attribuzione dei posti di Consigliere regionale si segue l’ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei Consiglieri regionali da eleggere.
In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.
Al fine di adempiere alla norma contenuta nell’art. 13 del presente Regolamento, la Commissione Elettorale forma una speciale graduatoria delle donne che abbiano riportato voti, le quali vengono proclamate elette fino a raggiungere almeno il 25% del numero dei Consiglieri regionali da eleggere, anche in luogo di altri candidati che eventualmente le precedano nella graduatoria generale.
Il primo degli eletti convoca entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso il Consiglio regionale con all’ordine del giorno l’elezione del Presidente, della Presidenza e del Collegio regionale dei revisori dei conti. Tale Consiglio dovrà tenersi entro quindici giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

Art. 15

L’elezione dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l’elezione dei Consiglieri regionali

Art. 16

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e proposte di modifica allo Statuto.

Art. 17

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, provvede a:
a)     proclamare i Consiglieri regionali e i rappresentanti della regione in Consiglio nazionale;
b)     inoltrare copia dei verbali alla Direzione nazionale entro una settimana;
c)     comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
d)     raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell’operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale; il plico dovrà essere conservato per 30 giorni nell’eventualità di un ricorso.
Trascorso il termine di 30 giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.
Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri  devono essere depositati, a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso regionale al Collegio nazionale dei Probiviri la cui decisione è inappellabile.
Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica il Regolamento approvato dal Consiglio nazionale

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